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Art. 13 punto 6: Volume del fabbricato
Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, con aggiunta del solo volume fuori terra dei locali seminterrati destinati a residenza, uffici, attività produttiva (compresa quella per attività agricola), sommando altresì il volume dei locali interrati che abbiano una superficie coperta superiore al 50% della superficie coperta del piano terreno del fabbricato.
Al fine di premiare interventi di tutela ai costi sostenuti in direzione del risparmio energetico e dell’abbattimento del rumore nelle singole costruzioni, ai soli fini volumetrici, lo spessore dei solai, qualora non superiore a cm. 30, si considera convenzionalmente pari a cm. 20 da sommare alle altezze nette interne per ricavarne l’altezza complessiva dell’edificio.
Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se pubblici o di uso pubblico o di uso condominiale, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni, e gli elementi di carattere ornamentale, i volumi tecnici che, per funzione e per dimensione, si pongono rispetto alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza assumere il carattere di vani abitabili come tali, nonchè i vani scala limitatamente alla superficie netta di mq. 12.
Sono inoltre esclusi dal suddetto computo gli spazi d'isolamento, su pilastri e di altezza massima non superiore a ml. 2,50, degli edifici realizzati in collina su terreno in pendio, compresi tra la quota più bassa preesistente del terreno naturale e la quota del pavimento del soprastante piano abitabile.
COMMENTO: Non ci sembra una buona idea rendere computabile il volume interrato che si estende su un'area superiore al 50% della superficie di piano terra del fabbricato, in quanto porta a ridurre ulteriormente la possibilità di ricavare spazi per autorimesse la cui necessità è sempre più pressante, senza alcun effettivo vantaggio urbanistico. Riteniamo che sia meglio considerare volume non computabile quello interrato d'estensione pari alla superficie dei piani terra.
Per quanto riguarda l'esclusione dei balconi dal computo volumetrico, l'indicazione è poco comprensibile, ed andrebbe chiarita e specificata se il riferimento vuole essere ai balconi loggiati, altrimenti l'interpretazione resta equivoca con le immaginabili difficoltà in fase applicativa.
Positiva ci sembra l'introduzione - ai fini del calcolo volumetrico - dello spessore convenzionale di cm. 20 per i solai che hanno uno spessore effettivo al di sotto dei cm. 30, soprattutto in relazione alle finalità di incentivazione delle misure per il risparmio energetico e per l'abbattimento dei rumori.
Ugualmente apprezzabile appare anche l'esclusione dal computo della cubatura, dei vani scala che non superano una superficie netta di mq. 12 in pianta: forse andrebbe specificato meglio che per vani scala di superficie maggiore va conteggiato solo il volume della parte eccedente i mq. 12.
Questa disposizione va ad evitare l'abnorme proliferare di scale "esterne" - con conseguenze estetiche e sulla tipologia degli edifici spesso molto discutibili - che finora però hanno costituito una soluzione molto praticata, in quanto le uniche riconosciute come non computabili volumetricamente.
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Art. 13 punto 16: Altezza delle fronti
L'altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura, è data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a filo strada) o del terreno sistemato (per fronti sui distacchi) e l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di copertura a tetto, l'altezza va riferita alla gronda, intesa come linea di intersezione fra la fronte esterna del fabbricato e l'estradosso della falda, semprechè la pendenza delle falde non superi il 35% e/o il colmo non ecceda l'altezza di m. 3,50. Qualora l'inclinazione delle falde superi la pendenza del 35% e/o il colmo ecceda l'altezza di m. 3,50, l'altezza va computata pari ad 1/2 della loro proiezione verticale.
Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati: · lo spessore del manto o del pavimento di copertura eccedente i cm. 20 convenzionali del sottostante solaio; · l'eventuale parapetto che, nel caso di coperture piane praticabili, non può superare l'altezza di metri 1,20; · i muri taglia fuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore ai minimi prescritti dalle norme antincendio; · i volumi tecnici, limitatamente ai minimi prescritti, purché non superino i m. 3,50 dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi devono essere progettati in modo coerente con la struttura dell'edificio.
COMMENTO: Ritorna anche qui lo spessore convenzionale di cm. 20 per il solaio ma, a differenza che nell'art. 13, è limitato solo al solaio di copertura: tale limitazione lascia un po' perplessi per gli elementi di contraddizione con le scelte indicate al suddetto art. 13, e forse sarebbe più logico ribadire lo spessore convenzionale per i solai di ogni piano.
Da apprezzare anche l'indicazione dell'esclusione dei parapetti nella determinazione dell'altezza dei fronti, poichè si elimina ogni possibile interpretazione discrezionale.
Art. 14: Volumi tecnici
Per volumi tecnici, esclusi dal calcolo volumetrico, devono intendersi quelli che per funzione e dimensioni si pongono rispetto alla costruzione come elementi essenziali per l'utilizzo della stessa. Tali volumi, da collocarsi solo ed esclusivamente al di sopra del piano di copertura dell'edificio, purchè costituiscano soluzione architettonica compiuta e la loro superficie non sia superiore ad 1/3 di quella del solaio piano sul quale insistono e, comunque, mai superiore a mq. 60, non potranno superare l'altezza di ml. 2,50 all'estradosso del relativo solaio piano di copertura.
Al di sopra di detto solaio piano è consentita la copertura a tetto, purchè l'altezza massima al colmo non superi i ml. 3,20, comprensiva dell'altezza del sottostante volume tecnico. Nel caso di copertura a tetto con solai inclinati, i suddetti volumi tecnici, dovranno rispettare la superiore altezza media di ml. 2,50 e dovranno essere costituiti da almeno due falde.
Nel computo dei volumi tecnici vanno inclusi i locali per servizi e accessori così come definiti dalle presenti norme (vani scale, vani ascensori ecc.).
COMMENTO: C'è di nuovo la possibilità della copertura a tetto sul volume tecnico con un'altezza di colmo molto limitata e, di maggior rilievo, l'obbligo di almeno due falde nel caso di realizzazione di volume tecnico coperto con solai inclinati.
Art. 19: Piani cantinati
... (omississ)... Nelle zone omogenee a destinazione agricola i piani cantinati sono ammessi a condizione che la loro superficie coperta non superi del 50% quella del soprastante piano terreno.
COMMENTO: Anche qui non si comprende perchè la superficie del cantinato debba essere limitata al 50% e non invece al 100% del piano terra, tanto più che in zona agricola si ha maggiore disponibilità ed anche esigenza di spazi, e che dal punto di vista dell'impatto architettonico e dell'utilizzo del suolo, un cantinato della stessa estensione del piano terra non reca alcun inconveniente. E' vero che nel passato sono state rilasciate concessioni in zone agricole con piani cantinati d'estensione doppia, tripla o molto più del piano terra: questo è assolutamente da vietare, e però non bisogna ricadere nell'eccesso opposto riducendo a superfici irrisorie i cantinati, tanto più se si pensa che - nella maggior parte dei casi - i fabbricati in zone agricole occupano superfici abbastanza modeste per il basso indice di cubatura consentito.
Art. 22: Criteri di misura delle distanze tra gli edifici
Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto dell'edificio, locali accessori e volumi tecnici.
La distanza tra due elementi è data dalla dimensione del raggio di circonferenza con centro nel punto di massima sporgenza.
Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purchè il loro aggetto non ecceda m. 1,50, oltre l'arretro.
E' consentita la costruzione di pareti cieche a confine di lotto, ove prescritto per singole zone, anche nel caso di alternanza di lotti contigui non edificati ed in presenza di altro fronte cieco edificato sull'altro confine di lotto laterale, indipendentemente dalla relativa distanza tra i suddetti fronti ciechi.
COMMENTO: Da notare che viene consentito l'aggetto fino a mt. 1.50 di balconi e pensiline senza che ciò costituisca infrazione della distanza minima tra gli edifici: la disposizione ci sembra ragionevole ed apprezzabile. L'ultimo comma ha il merito di chiarire un caso finora controverso, e cioè la possibilità di costruire con fronte cieco sul confine di un lotto adiacente non edificato, allorquando sul lato opposto di tale lotto vi è un altro edificio con fronte cieco, a qualsiasi distanza questo si trovi.
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