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Art. 53: Zone B0 - Tessuti urbani storicizzati
Comprende la parte del centro urbano che non può essere identificata come zona A ma i cui caratteri sono storicizzati, e l’antico borgo dei pescatori a S. Gregorio. L’ambito urbano abbraccia l’impianto originario, d’inizio secolo, del vecchio centro, costituito anche da edilizia di recente formazione ma contraddistinto ed ancora impregnato di valori architettonici, storici, tipologici, ambientali, pur se manomessi o degradati o sostituiti e non presenti tutti contestualmente. In tale ambito trovano ubicazione importanti servizi, attrezzature e spazi pubblici e di interesse pubblico.
Poichè in entrambe le zone la quasi totalità delle aree sono edificate, potranno eseguirsi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni, risanamenti e, solo in rari casi, demolizioni e ricostruzioni. Le aree in esse ricadenti dovranno sottoporsi, da parte del Comune, a piani particolareggiati finalizzati al recupero, riqualificazione ed arredo urbani, estesi ad ambiti circoscritti da individuarsi in relazione alle condizioni di degrado esistenti, alle esigenze funzionali ed alle disponibilità finanziarie.
Un brano della città, quello tradizionale denominato ‘A Uletta‘, compreso tra le piazze Caracciolo e Duca degli Abruzzi e le vie Colombo e Lungomare Andrea Doria, sarà oggetto di Prescrizione Esecutiva. Quest’ultima ed i successivi piani particolareggiati dovranno fornire indicazioni di norme regolamentari puntuali e capaci di incentivare l’utilizzo di elementi di decoro e di arredo delle facciate, delle pavimentazioni, delle coloriture, delle ringhiere, degli elementi decorativi, delle coperture legate alle tradizioni locali. Verranno promossi, inoltre, i cambiamenti di destinazione d’uso che, almeno ai locali ubicati nei piani terra, consentano di essere adibiti a servizi alla produzione locale dell’artigianato, dei prodotti tipici locali marinari, di quelli tradizionali della cultura del Parco dei Nebrodi, a locali di ristoro, enoteche, laboratori artistico-artigianali, anche solo espositivi ecc.. Nell’insieme, ricercando, individuando e, conseguentemente, apponendo vincoli di salvaguardia per il mantenimento degli aspetti tipologici ed architettonici di edifici tradizionali che rappresentano memoria dell’antico abitare del luogo.
Fino all’entrata in vigore delle norme dei piani particolareggiati si esclude qualunque intervento di modificazione dell’assetto spaziale e volumetrico; nelle more dell’approvazione delle suddette norme potranno eseguirsi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di demolizione totale e ricostruzione, di completamento e di attuazione di interventi assentiti con regolari concessioni e/o autorizzazioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
- L'altezza massima consentita è di m.10,50;
- è consentita la costruzione in aderenza;
- al di sopra della linea di gronda è consentita solo la costruzione delle falde del tetto, la cui pendenza massima sarà del 35%, al di sotto delle quali è possibile ricavare una mansarda abitabile se rientrante nel volume ammissibile;
- le coperture saranno a tetto con tegole tipo siciliano di esclusiva coloritura a tonalità rossa;
- i prospetti saranno con paramento a vista o coperti di intonaco colore a tinta naturale;
- non sono ammesse attività rumorose e nocive;
- non sono ammesse maggiori altezze per arretramenti, oltre a quelle massime consentite;
- restano salve le limitazioni derivanti dalla legge sismica e dalle altre leggi speciali;
- vengono fatte salve le prescrizioni della legge 2.02.1974, n.64, in materia antisismica;
- è consentito mantenere in altezza l’allineamento degli interpiani adiacenti (allineandosi, se differenti, a quello maggiormente presente lungo il fronte dell’isolato), conteggiando ai fini volumetrici l’altezza minima prescritta dalle presenti norme di regolamento per i vari piani;
- è consentita la realizzazione di balconi ai piani con aggetto fino alla larghezza del sottostante marciapiede, indipendentemente dalla larghezza della strada;
- è fatto obbligo di mantenere i preesistenti allineamenti dei fronti edificati.
È consentito per i lotti interclusi e nei casi di demolizione e ricostruzione l'indice di fabbricabilità appresso specificato: per i lotti interclusi aventi una superficie non superiore a mq.120 l'indice di fabbricabilità é di 9,00 mc/mq; per i lotti interclusi aventi una superficie compresa tra mq.120 e mq.200 é ammesso un volume massimo realizzabile di mc.1.000; per i lotti interclusi con superficie compresa tra mq.120 e mq.400 l'indice di fabbricabilità é di 5,00 mc/mq.
COMMENTO: Ci soffermiamo solo su quelle disposizioni che tendono a preservare alcuni caratteri propri del luogo e di qualità architettonica. Anzitutto la possibilità di mantenere l'allineamento in altezza con gli edifici adiacenti, senza che ciò si traduca in una penalizzazione sulla cubatura: la mancanza di una tale norma nei precedenti piani, ha di fatto portato alla sconvolgimento dei ritmi delle facciate sulle strade dell’impianto urbano originario. Resta poco da preservare, ma per quel poco ben venga una tale disposizione, anche se pensiamo che difficilmente troverà oggi applicazione per le limitazioni alle altezze sopravvenute con le nuova normativa antisismica. (Questo caso potrebbe essere preso ad esempio di come norme astratte e unisettoriali incidono profondamente sull'ambiente costruito, spesso creando disordine e ... bruttezza!)
Finalmente viene consentita la realizzazione di balconi con aggetto pari al sottostante marciapiede: anche qui, una norma miope che ha vietato ogni aggetto nelle strade di larghezza inferiore ai 6 mt., ha portato nel passato alla eliminazione degli antichi balconcini con la caratteristica "balata" di marmo sui mensoloni in ferro o ghisa: al loro posto facciate piatte e piuttosto squallide! Speriamo che le prescrizioni esecutive previste per la zona più antica, incentivino la ripresa di questi ed altri elementi architettonici caratteristici del luogo.
Un'altra disposizione positiva è quella che ribadisce l'obbligo di mantenere i preesistenti allineamenti dei fronti edificati: anche di recente abbiamo purtroppo dei brutti casi di arretramenti che squalificano l'ambiente urbano, fra l'altro in evidente violazione delle norme anche del vigente R.E.C.. Tuttavia, se si vuole realisticamente tener conto delle difficoltà frapposte dalla normativa antisismica, tale obbligo di allineamento potrebbe pure essere limitato solamente ai piani terra.
In ultimo troviamo l'obbligo della copertura a tetto, mirata evidentemente a definire, chiudere e ricomporre i volumi edificati con l'antico caratteristico aspetto dei tetti rossi, che gli orlandini di una certa età ricordano ben visibili dalle colline di S. Martino e dalla cima del Monte della Madonna. Lo stesso obbligo è introdotto anche per le zone B1, B2, B3, B4, C1 e C2 (agli artt. 54, 55, 60, ecc.) dove però viene specificato che il tetto deve coprire almeno il 75% del solaio dell'ultimo piano. Sarebbe il caso tuttavia che la formulazione di tale norma fosse più esplicita per le varie zone, mentre ora è sostenuta con una serie di rimandi poco chiari - e perciò di possibile interpretazione equivoca - fra i vari articoli.
NOTA: Il riferimento nell’ultimo rigo dell’articolo alla “superficie compresa tra mq. 120 e mq. 400”, è un chiaro errore materiale e va rettamente inteso come “superficie compresa tra mq. 200 e mq. 400”, in base alle vigenti disposizioni di legge.
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